REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
Testo in vigore dal: 3-12-1997
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 12 
 
  Compiute le operazioni indicate nel  sesto  comma  dell'art.  8  la
Commissione e' convocata nel termine di giorni cinque,  per  iniziare
l'esame dei lavori. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398)). 
 
  Verificata  l'integrita'  dei  pieghi  e  delle  singole  buste  il
segretario, all'atto dell'apertura di queste,  appone  immediatamente
sulle tre buste contenenti i lavori  il  numero  gia'  segnato  sulla
busta, grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena,  aperte
le buste contenenti i lavori, sia in testa,  al  foglio  o  ai  fogli
relativi,   sia   sulle   bustine   contenenti   il   cartoncino   di
identificazione. 
 
  La Commissione legge  nella  medesima  seduta  i  temi  di  ciascun
candidato e, dopo  avere  ultimato  la  lettura  dei  tre  elaborati,
assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il  relativo  punteggio
secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto  15  ottobre
1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile  1947,
n. 974. 
 
  Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni,  queste
nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori  di  ciascun
candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si  riuniscono  per
la comunicazione  delle  rispettive  valutazioni.  Subito  dopo  ogni
Sottocommissione assegna ai lavori da; essa  esaminati  il  punteggio
secondo le norme indicate nel precedente comma. 
 
  Qualora la  Commissione  abbia  fondate  ragioni  di  ritenere  che
qualche scritto sia, in tutto o in parte,  copiato  da  altro  lavoro
ovvero da qualche autore, annulla, l'esame  del  candidato  al  quale
appartiene lo scritto. 
 
  Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque  si
siano fatti riconoscere. 
 
  Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni,  le  deliberazioni
di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla  Commissione
plenaria. Questa, inoltre delibera definitivamente sulla idoneita'  o
non  idoneita'  di  un  candidato,  quando  la  deliberazione   della
Sottocommissione sia stata  presa  a  maggioranza  e  il  commissario
dissenziente richieda la deliberazione plenaria.