REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione. (025U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal: 26-5-1925
 
                              Art. 14. 
 
  I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative  della
Repubblica di San Marino, o  in  scuole  italiane  all'estero  aventi
riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti  del
Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale  esperimento  sulle
materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base  a
una complessiva valutazione dei  programmi  svolti  nella  scuola  di
provenienza. 
 
  L'inscrizione e' concessa per la classe corrispondente a quella cui
il  titolo  presentato  avrebbe  dato   accesso   nella   scuola   di
provenienza, tenuto conto della  durata  complessiva  degli  studi  e
subordinatamente al requisito dell'eta' che non puo' essere inferiore
a quella di chi abbia seguito  normalmente  gli  studi  nel  Regno  a
partire dai dieci anni. 
 
  E'  del  pari  consentita,  sempre  subordinatamente  al  requisito
dell'eta', l'inscrizione a  istituti  medi  d'istruzione  di  giovani
provenienti dall'estero,  i  quali  provino,  con  titoli  di  studio
conseguiti  in  scuole  estere  aventi  riconoscimento   legale,   di
possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto  per
l'ammissione o idoneita' alla classe cui aspirano. 
 
  Il  Consiglio  di  classe  delibera,  nel  caso  di  cui  al  comma
precedente,  sull'accoglimento  della  domanda  e   puo'   sottoporre
l'aspirante ad un esperimento sulle materie o  prove  da  stabilirsi;
tale deliberazione, provvisoriamente  esecutoria,  e'  soggetta  alla
ratifica del Ministero, sentito il parere della Giunta del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola
estera che ha rilasciato il titolo. 
 
  Per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado  si
prescinde  dal  giudizio  sull'equipollenza  del  titolo   presentato
purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un
corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.