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REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1226

Approvazione del regolamento per la esecuzione del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni riflettenti le comunicazioni senza filo. (024U1226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1950)
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Testo in vigore dal:  28-8-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità di emanare le norme regolamentari per la esecuzione dei su indicati Regi decreti in virtù della facoltà concessa al Regio Governo con l'art. 22 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udita la Commissione consultiva tecnico-legale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale, per la marina e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il regolamento per la esecuzione dei Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067; 5 giugno 1923, n. 1262; 14 giugno 1923, n. 1488; 27 settembre 1923, n. 2351; 2 dicembre 1923, n. 2644; 9 dicembre 1923, n. 2755, e del R. decreto-legge del 1° maggio 1924, n. 655, riflettenti le comunicazioni senza filo, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Dè Stefani - De Nava - De Revel - Di Giorgio.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1924.

Atti del Governo, registro 227, foglio 40. - Gualtieri.