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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  22-6-2022
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Art. 63




Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali con la procedura di cui al precedente articolo 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.

Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
((66))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "È prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "È pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera s)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".