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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1924

Art. 113



Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa à termini della legge 20 novembre 1859, numero 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo.
Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.

Nelle Provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.