REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 25-11-1972
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 3. 
 
 
  ((I contratti dai quali derivi  un'entrata  per  lo  Stato  debbono
essere preceduti da  pubblici  incanti,  salvo  che  per  particolari
ragioni,  delle  quali  dovra'  farsi   menzione   nel   decreto   di
approvazione del contratto, e limitatamente ai  casi  da  determinare
con il regolamento, l'amministrazione non intenda  far  ricorso  alla
licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata. 
 
  I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono  essere
preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata,  a
giudizio discrezionale dell'amministrazione)). 
 
  Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti  le  persone  o
ditte che nell'eseguire altra impresa  si  sieno  rese  colpevoli  di
negligenza  o  malafede.  L'esclusione   e'   dichiarata   con   atto
insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale  ne
da' comunicazione alle altre amministrazioni.