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REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1252

Che dispone il passaggio della «Gazzetta ufficiale» del Regno dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e detta le norme per la compilazione e la pubblicazione di essa. (023U1252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1984)
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Testo in vigore dal:  17-3-1985
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Art. 3



La Gazzetta sarà divisa in due parti:

((CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1984, N. 839))
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nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi o dai regolamenti del Regno.

Le due parti del giornale saranno stampate in fogli o parti di foglio separati e distinti, la prima con l'intestazione «Gazzetta ufficiale - Parte prima», la seconda Gazzetta ufficiale - Seconda parte - Foglio delle inserzioni».

Esse potranno essere poste in vendita anche separatamente.