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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 241

Che estende alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico. (023U0241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1925)
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Testo in vigore dal:  3-3-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 920, n. 1332;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze;

Art. 1



Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è estesa la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.