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REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, n. 1366

Concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal:  18-12-2025
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Art. 5

1.
((Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale))
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