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REGIO DECRETO 30 settembre 1920, n. 1538

Che approva il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, Provincie e Comuni. (020U1538)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1968)
Testo in vigore dal:  25-11-1920

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria Privata, da provincie e da Comuni;
Sentiti la Commissione per l'equo trattamento e il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento speciale, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Peano - Meda - Labriola.

Visto, Il guardasigilli: Fera.