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REGIO DECRETO 9 dicembre 1894, n. DXXXV (535)

Che applica la tassa di famiglia nel comune di Pisa. (9400535R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1895
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Testo in vigore dal:  10-1-1895

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 18 ottobre 1894 del consiglio comunale di Pisa, con la quale, in ratifica di quella presa dalla giunta comunale il 1° settembre antecedente, si stabilisce di applicare durante il quinquennio 1895-99, la 'tassa di famiglia col massimo straordinario di lire 800, eccedente quello assegnato al comune dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 29 ottobre 1894 della giunta provinciale amministrativa di Pisa che approva quella succitata del comune, capoluogo, limitatamente però al solo anno 1895;
Veduto l'art. 8 della legge 26 figlio 1868, ne 4513;
Veduto l'art. 5 del predetto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato il quale ha con, fermata la limitazione stabilita dall'autorità tutoria;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Pisa di applicare nell'anno 1895, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire ottocento (L. 800).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1894.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1894.

Reg. 196. Atti del Governo a f. 332. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

P. Boselli.