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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
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Testo in vigore dal:  7-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

(Disposizione generale)


I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.