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REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1943, n. 245

Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi. (043U0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1945)
Testo in vigore dal:  9-5-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di procedere al coordinamento, con le occorrenti modificazioni, delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;.

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per la produzione bellica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

(Art. 4 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Omesso conferimento agli ammassi.


Chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

La stessa pena si applica a chi, prima che ne sia ordinata la consegna ovvero, se è stata ordinata la consegna, prima della scadenza del termine, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae le merci indicate nel comma precedente o comunque vincolate.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alla requisizione o all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.