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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  30-4-1952
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

((Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la pensione di vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai super stiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria))
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((13))
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".