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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  30-4-1952
aggiornamenti all'articolo

Art. 35



Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lett. a) del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende, con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota, ridotta secondo le aliquote di riversibilita- stabilite dall'art. 13.

Le disposizioni di cui all'art. 59, lett. b) e d) del citato decreto ed all'art. 5 del R. decreto legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 218))
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((13))


Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per rutto il periodo di godimento della pensione e nei casi di pensioni dirette, sono riversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilite per le pensioni.

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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che " La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".