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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  30-4-1968
aggiornamenti all'articolo

Art. 12



L'ammontare della pensione annua e determinato:
a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

((La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda))
.
((20))


Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:
1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:



per un anno........................ 3 per cento
per due anni....................... 6 " "
per tre anni....................... 10 " "
per quattro anni................... 15 " "
per cinque anni.................... 22 " "


Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:



per un anno........................ 6 per cento
per due anni....................... 13 " "
per tre anni....................... 21 " "
per quattro anni................... 30 " "
per cinque anni.................... 40 " "



La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. (13)
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 18 marzo 1943, n. 126 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'aumento del venticinque per cento si applica anche alle quote di pensione corrisposte per ogni figlio a carico del pensionato nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 63 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e dai due ultimi commi dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636".
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 4 aprile 1952, n. 218 ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.