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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  31-3-1943
aggiornamenti all'articolo

Art. 11



L'importo minimo di contribuzione di cui ai nn. 1 e 2 lettera b) dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
((9))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 luglio 1939, n. 1272 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alla tabella dell'art. 11, le lettere C e D sono sostituite dalle seguenti:
« C - Operai agricoli salariati fissi. - Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 300, donne L. 150; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 900, donne L. 450;
« D - Operai agricoli giornalieri. - Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 175, donne L. 75; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 525, donne L. 225 »".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 18 marzo 1943, n. 126 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1943-XXI, l'importo minimo di contribuzione per il diritto a pensione stabilito, per ogni categoria di appartenenza degli assicurati, dall'art. 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, è aumentato del 50 per cento".