REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-8-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
  L'intero prezzo di ciascuna  bolletta,  puo'  essere  ripartito,  a
volonta' del giuocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle  seguenti
condizioni: 
  a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari; 
  b) che la posta offra la possibilita'  di  un  premio,  per  ognuna
delle combinazioni corrispondenti alla quantita' dei numeri giuocati,
non minore di: 
  cent. 84 per estratto semplice; L. 4,20 per l'estratto determinato;
L. 2,50 per l'ambo; L. 4,25 per il terno; L. 80 per il  quaterno;  L.
1000 per la cinquina; 
  c) che il premio massimo cui puo' dar luogo ogni bolletta, comunque
sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di L. ((100.000.000)). 
  Qualora si verifichi una vincita su giuocata  con  posta  di  cifre
dispari,  essa  viene  liquidata  sulla  posta  pari   immediatamente
inferiore, aumentando di pari cifra la posta della sorte precedente. 
  Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia,  luogo  al  minimo
premio stabilito per le diverse sorti non produce  alcun  diritto  in
chi giuoco. 
  Qualora sia stata accettata una giuocata con bolletta capace di dar
luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di  20  milioni  di
lire, il premio e' ridotto a questa somma senza altro diritto per  il
giuocatore.(6) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  10  dicembre  1947,  n.
1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha
effetto dal 1 gennaio 1947.