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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  24-8-1974
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Art. 15



L'intero prezzo di ciascuna bolletta, può essere ripartito, a volontà del giuocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:
a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari;
b) che la posta offra la possibilità di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giuocati, non minore di:
cent. 84 per estratto semplice; L. 4,20 per l'estratto determinato;
L. 2,50 per l'ambo; L. 4,25 per il terno; L. 80 per il quaterno; L. 1000 per la cinquina;
c) che il premio massimo cui può dar luogo ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di L.
((100.000.000))
.
Qualora si verifichi una vincita su giuocata con posta di cifre dispari, essa viene liquidata sulla posta pari immediatamente inferiore, aumentando di pari cifra la posta della sorte precedente.
Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia, luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoco.
Qualora sia stata accettata una giuocata con bolletta capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di 20 milioni di lire, il premio è ridotto a questa somma senza altro diritto per il giuocatore.(6)
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.