REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 124. 
 
  ((1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di
cui e' vietato lo svolgimento si applica la  sanzione  amministrativa
da una a tre  volte  l'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione
e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le  operazioni  a  premio
siano continuati quando  ne  e'  stato  vietato  lo  svolgimento.  Il
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  dispone
che sia data notizia al pubblico, a spese del  soggetto  promotore  e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero  stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. 
  2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio  della
comunicazione si applica la  sanzione  amministrativa  da  quattro  a
venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del 50  per  cento  nel
caso in  cui  la  comunicazione  sia  stata  inviata  successivamente
all'inizio  del  concorso,  ma  prima  che  siano  state   constatate
eventuali violazioni. 
  3. In caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi  da
quelle  indicate  nella  comunicazione   si   applica   la   sanzione
amministrativa da due a dieci milioni di lire. 
  4. Per le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo,  in  caso  di
pagamento entro trenta giorni dal  momento  in  cui  la  sanzione  e'
notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo)). 
                                                               ((25)) 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 6)
che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata  in  vigore
del regolamento previsto dal comma 4 dell'art.  19  della  suindicata
legge.