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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 114



Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 è proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.
Colui che viola la suddetta norma è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.(23a)
Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.(23a)
Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.(23a)
Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.(23a)
Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.
((25))

(23a)
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AGGIORNAMENTO (23a)

La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dal presente articolo.
- (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate dal secondo e quarto comma del presente articolo è determinata da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
- (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) la somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate dal terzo e quinto comma del presente articolo è determinata da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.
- (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 5, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 19 della suindicata legge.