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REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1937, n. 1918

Assicurazione contro le malattie per la gente di mare. (037U1918)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831 (in G.U. 28/06/1938, n. 145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  28-6-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 65, che reca norme sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;
Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1822, recante nuovo ordinamento dei servizi per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, che reca disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276;
Visti gli articoli 537 e 538 del Codice di commercio;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento delle norme sull'assicurazione delle malattie della gente del mare, in relazione anche alle nuove norme sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È obbligatoria l'assicurazione per le malattie per tutte le persone componenti
((l'equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo))
.

Agli effetti del presente decreto si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici.