REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (036U0375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936, eccetto le norme contenute nei titoli V e VI che entrano in vigore non oltre il 30 giugno 1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141 (in SO n.61, relativo alla G.U. 15/03/1938, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
 
  Le aziende di credito soggette  alle  disposizioni  della  presente
legge  dovranno   attenersi   alle   istruzioni   che   l'Ispettorato
comunichera',  conformemente  alle  deliberazioni  del  Comitato  dei
Ministri, relativamente: 
  a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)); 
  b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)); 
  c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)); 
  d) alla  proporzione  fra  le  diverse  categorie  di  investimenti
considerate in rapporto sia alla liquidita', sia alle diverse branche
di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti; 
  e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)); 
  f) al rapporto fra il patrimonio netto  e  le  passivita'  ed  alle
possibili  forme  di  impiego  dei  depositi  raccolti  in  eccedenza
all'ammontare determinato dal rapporto stesso; 
  g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)); 
  h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).