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REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936, n. 163

Disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaro e dei notai, chiamati sotto le armi. (036U0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 (in G.U. 27/05/1936, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))