stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-10-1935

Art. 75



L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.