stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 69



Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.

Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età.
(22)
((34))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)

La L. 28 dicembre 1950, n. 1116 ha disposto:
- (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'art. 69, secondo comma, lettere c) e d) e terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati";
- (con l'articolo unico, comma 2) che "Il limite di età di 17 anni di cui al precedente comma è elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro";
- (con l'articolo unico, comma 3) che "Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 260 anno di età, semprechè esse risultino a carico del lavoratore assicurato";
- (con l'articolo unico, comma 4) che "Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel modificare l'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione [...] dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, [...] si considerano inabili le persone che, per grave inferiorità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)

La L. 12 giugno 1984, n. 222, nel modificare l'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione [...] dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 [...] si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".
La L. 12 giugno 1984, n. 222, nel modificare l'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge".