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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965
aggiornamenti all'articolo

Art. 59



Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:

a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;
((25))


b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;

c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 136;
((25))


d) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;

e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota, complementare, nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 85.

A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.

Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni.

I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitoli di copertura, avranno però effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risulterà esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate".