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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  26-10-1935

Art. 136



Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, è computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia.