Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari
provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata
dei corsi. (035U1285)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1936, n. 90 (in G.U. 05/02/1936, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)