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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1285

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi. (035U1285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1936, n. 90 (in G.U. 05/02/1936, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))