REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 23-1-1970
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
                        Difesa dei minorenni. 
 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018)). 
 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018)). 
 
  Durante l'istruzione, quando sono terminati gli  interrogatori,  il
pubblico ministero puo' autorizzare  il  difensore  a  conferire  con
l'imputato minorenne detenuto. Dopo  la  richiesta  di  citazione  il
difensore puo' conferire  con  l'imputato  stesso  senza  bisogno  di
autorizzazione.