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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  23-1-1970
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Art. 12

Difesa dei minorenni.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018))
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Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero può autorizzare il difensore a conferire con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.