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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 33



Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali. (4) (21)

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di brado.

Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un Tribunale.

Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale.

Il Direttorio del Sindacato Nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni in concerto con il
((Ministro della giustizia))
tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 28 maggio 1936, n. 1003 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni".
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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è di dodici anni".