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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 593

Modificazioni al nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (027U0593)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 gennaio 1928, n. 290 (in G.U. 06/03/1928, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1928)
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Testo in vigore dal:  2-5-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'ultimo capoverso dell'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, sono sostituiti i seguenti:

«L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

«Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal questore. Questi esercita, nella Provincia, le attribuzioni già demandate alla soppressa autorità circondariale».