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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1927, n. 436

Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1927.
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510 (in G.U. 29/03/1928, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
Testo in vigore dal:  15-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 10



Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero lo occulti, o, comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a L. 500.

Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.

Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal Codice penale per il caso di concorso di più persone in uno stesso reato.

Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) ) che le violazioni di cui al presente articolo non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.