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REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 222

Incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno. (027U0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2421 (in G.U. 31/12/1927, n. 303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1975)
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Testo in vigore dal:  28-12-1975
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la formazione degli indici del costo della vita, i quali vanno acquistando sempre maggiore importanza nell'economia della Nazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno, con il Ministro per l'economia nazionale e con il Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100,000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di Provincia, o tra quelli con più di 50,000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.
((1))


Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 novembre 1975, n. 621 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo".