stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 2290

Ordinamento dei Magazzini generali. (026U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158 (in G.U. 15/07/1927, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

Disposizioni transitorie.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
.

((...))
, l'esercizio dei Magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, società o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.
(1)

---------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 19 maggio 1927, n. 840, convertito senza modificazione dalla L. 18 marzo 1928, n. 584, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, entro il quale i Magazzini generali esistenti debbono avere ottenuto il decreto di autorizzazione per poter continuare l'esercizio, è prorogato al 30 giugno 1927".