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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 2290

Ordinamento dei Magazzini generali. (026U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158 (in G.U. 15/07/1927, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:))


1° il loro nome e il loro domicilio;

2° il capitale che sarà approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del Magazzino generale, e le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

3° la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il Magazzino è destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al Magazzino;

4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, società o corpo morale, il quale intende esercitare il Magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare;

((PARAGRAFO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
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Alla domanda dovranno essere altresì unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del Magazzino.