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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
Testo in vigore dal:  8-4-1931
aggiornamenti all'articolo

Art. 6



Chiunque venda o intenda vendere, o comunque eserciti il commercio di apparecchi radioelettrici e di parti di essi deve ottenere dal Ministero delle comunicazioni una licenza, la quale sarà concessa dietro pagamento di una tassa di L. 50 a favore del Ministero delle comunicazioni e di altre L. 50 a favore del Ministero delle finanze.

La licenza è valida per l'anno solare in cui è stata emessa.

I commercianti e i rivenditori di cui sopra devono tenere un registro bollato dall'ufficio del registro e vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, atto a dimostrare agli agenti autorizzati l'avvenuto pagamento delle tasse di cui al successivo art. 15.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 8 gennaio 1931, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n.1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali".