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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
Testo in vigore dal:  8-4-1931
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



I costruttori di apparecchi radioriceventi o di organi essenziali, gravati da tasse, di cui al successivo art. 15, hanno obbligo di munirsi di speciale licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, dietro pagamento di un canone annuo di L. 500, di cui L. 250 a favore del Ministero delle comunicazioni e L. 250 a favore del Ministero delle finanze.

La licenza è personale, dura un anno, ed alla sua scadenza deve essere sottoposta al visto per la rinnovazione.

L'obbligo della licenza non ricorre pei rappresentanti di commercio, i quali però dovranno munirsi di copia della licenza o patente concessa alla Ditta o Casa rappresentata.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 8 gennaio 1931, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n.1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali".