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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
Testo in vigore dal:  8-8-1947
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la convenienza di stabilire nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare e per l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo sperimentale;
Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e pei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per la marina e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a L. 5000, il cui ammontare sarà fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente.
((16))


Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione è consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicità commerciale e simili, nonché notizie; queste ultime però sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione.

È esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.

Ai concessionari suddetti è fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 656 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il canone annuo di concessione per l'esercizio delle stazioni radiodiffonditrici dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, previsto [...] dall'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, viene stabilito in lire sessantamila salvo il disposto di cui al successivo art. 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.