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REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 597

Modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. (025U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1929)
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Testo in vigore dal:  20-6-1929
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Art. 2




Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio
1926. (1) (2) (3)
((4))


Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini risultanti dagli articoli 647 e 650 del regolamento approvato col citato R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. (1) (2) (3)
((4))


Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 maggio 1925.

Atti del Governo, registro 236, foglio 89. - Granata.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha conseguetemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "È prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "È pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".