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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1825

Disposizioni relative al contratto d'impiego privato. (024U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  30-12-1960
aggiornamenti all'articolo

Art. 10




Il termine di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

1° mesi 2 di preavviso per gli institori, procuratori rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

2° mesi 1 di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegata di concetto;

3° giorni 15 di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune;

B) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

1° mesi 3 di preavviso per la prima categoria;

2° giorni 45 per la seconda categoria;

3° giorni 30 per la terza categoria;

C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

1° mesi 4 per la prima categoria;

2° mesi 2 per la seconda categoria;

3° giorni 45 per la terza categoria.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensualità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati. (1) (3)
((5))


Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonché le partecipazioni agli utili. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, queste saranno misurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 22 marzo 1928, n. 740, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2786, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Salvo espresso patto contrario, è in facoltà del principale di dedurre dall'ammontare dell'indennità prevista dall'articolo 10 cap. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, per il caso di licenziamento da lui dato all'impiegato, quanto questi abbia diritto di percepire, in conseguenza di tale licenziamento, per atti di previdenza compiuti da detto principale".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 gennaio 1934, n. 401 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'art. 10 e dell'art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 dicembre 1960, n. 1561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge".