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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1825

Disposizioni relative al contratto d'impiego privato. (024U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  7-12-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, modificato dal R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375, ed il R. decreto 23 maggio 1924, n. 927, che stabiliscono norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.

Il contratto d'impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.