REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
Testo in vigore dal: 15-3-1975
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 24. 
 
  Il propretario o possessore di  terreni  vincolati,  il  quale  non
osservera' le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione
dell'art. 7, e quelle relative alle modalita' della  soppressione  ed
utilizzazione  dei  cespugli  ed  alle  modalita'   dei   lavori   di
dissodamento nei terreni saldi e  della  lavorazione  del  suolo  nei
terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrera' nell'ammenda
da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai pero' inferiore a
L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed
avra' l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il
termine da questo stabilito. (1) ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito senza modificazioni
dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che le pene pecuniarie comminate nel presente articolo  sono  elevate
nella misura del quintuplo. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 10, comma 2)  che
"Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre  1923,  n.
3267,  sono  ulteriormente  elevate  di  quaranta  volte  dopo   aver
considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n.  603.
Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a L. 100.000 e nel
massimo a L. 500.000 per ogni decara o  frazione  di  decara  per  la
inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9".