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LEGGE 15 aprile 2025, n. 63

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. (25G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2025
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Testo in vigore dal:  6-5-2025

Art. 5

Assunzioni dirette
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998:
«Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda».
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.».