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LEGGE 13 giugno 2025, n. 91

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024. (25G00097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2025
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Testo in vigore dal:  10-7-2025

Art. 14

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valuterà tra l'altro:
1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;
2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;
3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;
b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:
1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;
2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;
3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse;
4) confermare l'attribuzione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;
5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;
6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:
1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi i soggetti già destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;
2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;
3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;
4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;
5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;
d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;
e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;
f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 14:
- La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, è pubblicata nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso deSi l sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, è pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il Titolo I, capo II, e il testo degli articoli 1, comma 2, lettere a-c) e 21, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»:
«Titolo I - Disposizioni di carattere generale
Capo II - Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni».
«Art. 1 (Definizioni). - Omissis
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
Omissis.».
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.
2. L'accesso alla sezione è consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021.