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DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n. 267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
Testo in vigore dal:  15-11-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023
1. Entro sessanta giorni
((dalla data di entrata in vigore))
del presente decreto
((...))
, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, , del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) denominazione del centro dati,
((nome e cognome))
del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione
((...))
, del 14 marzo 2024
((...))
.
((
1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno
))
2.
((I commi 1 e 1-bis non si applicano))
ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette
((alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela))
dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.