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LEGGE 31 ottobre 2024, n. 168

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (24G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025
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Testo in vigore dal:  1-1-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «unità di personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;
5) al comma 4-bis:
5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;
5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;
6) il comma 5 è abrogato;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;
1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 1-bis, le parole: «missioni in corso per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per l'anno in corso»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, la parola: «annualmente» è soppressa e la parola: «stabilità» è sostituita dalla seguente: «bilancio»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;
b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;
c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6»;
5) al comma 4-bis, le parole da: «comma 3» fino a: «tali deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,»;
2) al comma 3, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato»;
e) agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1»;
f) all'articolo 21:
1) al comma 2, dopo le parole: «biologica e chimica» sono aggiunte le seguenti: «, vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali»;
2) il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 22, il comma 2 è abrogato.
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 18, 21 e 22 della legge 21 luglio 2016, n.145, recante: «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali). - 1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.
2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo.
2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis.
4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6.
4-bis. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis.
5. (abrogato)
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.».
«Art. 3 (Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno in corso, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno precedente, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.
La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.
1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni per l'anno in corso, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;
d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;
e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.».
«Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. (abrogato)
3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;
b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;
c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis.
4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2.».
«Art. 5 (Indennità di missione). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. L'indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato.
4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati.
6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.».
«Art. 18 (Consigliere per la cooperazione civile). - 1.
Con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle risorse ivi determinate, può essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione civile.».
«Art. 21 (Disposizioni in materia contabile). - 1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
2. I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali.
3. (abrogato).».
«Art. 22 (Interventi urgenti). - 1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nei limiti delle risorse ivi previste.
2. (abrogato)».