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LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. (24G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2024)
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Testo in vigore dal:  10-3-2024

Art. 13



Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;
b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:
1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;
2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;
e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;
h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella GUUE 16 dicembre 2022, n. L 322.

- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, recante: «Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, S.O. n. 58.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. n. 52.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 7.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O. n. 163.
- La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, è pubblicata nella GUUE 31 dicembre 2004, n. L 390.
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella GUUE 9 giugno 2006, n. L 157.
- Si riporta il testo degli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»:
«Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.»
«Art. 24-bis (Sospensione cautelare). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.»
«Art. 24-ter (Sospensione per morosità). - 1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.
2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.
4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.»
«Art. 25 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.
3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.
3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.»
«Art. 26 (Provvedimenti della Consob). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;
e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.
1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.
1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:
a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
1-quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.
1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.
1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.
1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.
1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.
1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.
2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.
2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).
3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.
4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.
4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 «Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni»:
«Art. 8 (Sanzioni). - 1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero, ridotta della metà, agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 che non può derogare all'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3.
3. Salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di cui al comma 4, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto previsti dall'articolo 3, comma 7, omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformità al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'en-te di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformità di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando, in violazione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attesta la conformità al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità agli articoli 3 e 4.
6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.»
«Art. 9 (Poteri e coordinamento tra le Autorità). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento:
a) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione nonché delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo;
c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.
2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica l'articolo 8.
3. La Consob può altresì esercitare:
a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere. a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblichino informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali.».