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LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. (24G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2024)
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  • Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
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Testo in vigore dal:  10-3-2024

Art. 11



Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
4) prevedere la deroga per i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 11:
- La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, è pubblicata nella GUUE 13 dicembre 2022, n. L 319.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n.234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 86, dell'articolo 37, comma 2, dell'articolo 40, comma 1 e dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante: «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»:
«Art. 86 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.
2. È consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.
3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.
4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.
5. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneità.
6. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.
7. Le strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.»
«Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»). - Omissis.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
Omissis.»
«Art. 40 (Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»).
- 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato III per i generi o le specie pertinenti.
Omissis.»
«Art. 56 (Condizioni generali per la commercializzazione). - Omissis.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga di cui al comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»