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LEGGE 9 agosto 2023, n. 111

Delega al Governo per la riforma fiscale. (23G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/2024)
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Testo in vigore dal:  29-8-2023

Art. 16



Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Note all'art. 16:
- Il titolo III del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), tratta di «Altre imposizioni indirette».
- Si riporta il testo degli articoli 62-quater e 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.»
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).».